Il ministero dell'economia ha emesso, nel Febbraio 2007, un decreto attuativo per l'applicazione dei suddetti benefici. Viene specificato, in breve:
- possono usufruire delle detrazioni le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute fino al 31/12/2007
- vengono definiti i tipi di interventi che possono beneficiare della detrazione, ovvero quelli che comportino una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche' inerenti la redazione degli attestati.
- Gli adempimenti sono:
* affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge. In alcuni casi puo' eseguire queste funzioni il direttore dei lavori;
* acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto attuativo (allegato E);
* inviare detta documentazione, entro 60gg dal termine dei lavori (e comunque entro il 28/2/2008), all'ENEA attraverso il sito
www.acs.enea.it (disponibile dal 30/4/07) oppure per raccomandata semplice specificando il riferimento “finanziaria 2007-riqualificazione energetica”.
* pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario.
* conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria.
Tutti i dettagli al riguardo possono essere approfonditi leggendo direttamente il testo del decreto attuativo del ministero dell'economia al link:
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_clima/index.htmlNota importante: le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 55% rientrano tra quelle per le quali e' usufruibile la detrazione del 36%, e' ovvio che fa fatta una scelta tra le due soluzioni. La nuova detrazione e' molto vantaggiosa perche' si puo' “spalmare” in tre anni invece che in dieci ed i tetti di spesa sono, in molti casi, piu' alti di quelli della “vecchia” agevolazione del 36%. Una valutazione e' comunque soggettiva e complessa, e va fatta, semmai, con l'aiuto di un esperto fiscale.